Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Gli elenchi sono formati – ogni due anni – in ogni Comune, a cura di una Commissione composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, tra i cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9 e 10 della Legge 287/1951. Vengono poi trasmessi al presidente del tribunale competente per territorio. Requisiti per essere iscritti negli elenchi cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; titolo di studio: scuola secondaria di primo grado (scuola media) per la Corte d'Assise; scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per la Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: i magistrati e i funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze di polizia ed i ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione (Art. 12 Legge 10/4/1951 n. 287).