Aggiormanto albo Giudici Popolari

Presentazione delle domande: dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari

Identificativo documento

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Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Gli elenchi sono formati – ogni due anni – in ogni Comune, a cura di una Commissione
composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, tra i cittadini residenti nel territorio
del Comune in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9 e 10 della Legge 287/1951.
Vengono poi trasmessi al presidente del tribunale competente per territorio.
Requisiti per essere iscritti negli elenchi
 cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 titolo di studio: scuola secondaria di primo grado (scuola media) per la Corte
d'Assise; scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per la Corte
d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: i magistrati e i funzionari
appartenenti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze di polizia ed i ministri di
culto e religiosi di ogni ordine e congregazione (Art. 12 Legge 10/4/1951 n. 287).

Ufficio responsabile del documento

Licenza di distribuzione

Sconosciuta

Data inizio

01 aprile 2025

Argomenti:

Pagina aggiornata il 02 aprile 2025

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