Obbligo di comunicazione dati del conducente previsto dall'art. 126 bis C.d.S. Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato deve comunicare i dati della persona alla quale è stato affidato il veicolo (trasgressore) all’organo di polizia che ha accertato la violazione.