Richiesta rateizzazione sanzione amministrativa pecuniaria
Modulo richiesta rateizzazione sanzione
A chi è rivolto
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate
Descrizione
La Legge n. 689/1981, all’articolo 26 comma 1, prevede che l’autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso una sanzione pecuniaria può concedere, su richiesta dell’interessato, il pagamento dilazionato in un numero di rate compreso tra tre e trenta, con un importo minimo di 30.000 lire (15,49 euro) ciascuna. Tuttavia, tale facoltà non costituisce un obbligo e può essere concessa solo previa presentazione di una documentazione adeguata a dimostrare le difficoltà economiche del richiedente.
E’ bene precisare che il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione; poiché questa è applicata dall’autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall’art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine “autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell’art. 24 (Cass. civ. Sez. II Ordinanza 27/10/2017 n. 25621 e, in origine, Cass. civ. Sez. I, 03/08/1992 n. 9208).
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Come fare
Tramite compilazione modulo allegato
Cosa serve
Copia documento di riconoscimento
Copia Mod. UNICO - 730 - CUD
ISEE_____________
Cosa si ottiene
Rateizzazione di sanziona amministrativa pecuniaria
Tempi e scadenze
In base alla richiesta di rateizzazione
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Pagina aggiornata il 21 agosto 2024